IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge  28  ottobre  1986,  n.  730,  che ha disposto tra
l'altro, l'istituzione di ruoli speciali ad esaurimento da  istituire
presso  gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano od
abbiano prestato servizio;
  Visto  il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito in legge 6
marzo 1987, n. 64;
  Visto  il  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  8, convertito con
modifiche in legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Visto  il  decreto-legge  20  novembre 1987, n. 474, convertito con
modifiche in legge 21 gennaio 1988, n. 12;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n.
310;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
344;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266;
  Vista  la  nota  n.  4856  MIN  26/C98  in  data  21 settembre 1987
dell'ufficio del  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione
civile,  con  la  quale  vengono  indicate  le  unita'  di  personale
interessate ai benefici di cui alla citata legge n. 730/86;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  istituito  presso  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento della protezione civile,  il  ruolo
speciale  ad esaurimento ai sensi dell'art. 12 della legge 28 ottobre
1986, n. 730.